Art. 54

Responsabilità degli SGU

In vigore dal 2 ago 2017
Responsabilità degli SGU 1.   Ciascun SGU comunica al TSO o il DSO con cui ha un punto di connessione ogni eventuale modifica pianificata delle sue capacità tecniche che potrebbe avere un impatto sulla conformità ai requisiti del presente regolamento, prima che la modifica sia apportata. 2.   Ciascun SGU comunica al TSO o il DSO con cui ha un punto di connessione ogni eventuale disturbo operativo nel suo impianto che potrebbe avere un impatto sulla conformità ai requisiti del presente regolamento, il prima possibile dopo il verificarsi del disturbo. 3.   Ciascun SGU comunica al TSO o al DSO con cui ha un punto di connessione i calendari delle prove previste e le procedure da seguire per la verifica della conformità del suo impianto ai requisiti del presente regolamento, a tempo debito e prima del loro avvio. Il TSO o il DSO approvano in anticipo e in tempo utile i calendari delle prove previste e le procedure e l'approvazione non viene rifiutata senza validi motivi. Se l'SGU ha un punto di connessione con il DSO e interagisce, a norma del paragrafo 2, solo con il DSO, il TSO è autorizzato a chiedere al DSO interessato i risultati delle eventuali prove di conformità rilevanti per la sicurezza operativa del suo sistema di trasmissione. 4.   Su richiesta del TSO o del DSO, a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/631 e dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1388, l'SGU svolge prove di conformità e simulazioni conformemente alle disposizioni di detti regolamenti in qualsiasi momento nel corso della durata di vita del suo impianto e in particolare in seguito a un guasto, una modifica o una sostituzione di un'apparecchiatura che potrebbe avere un impatto sulla conformità dell'impianto ai requisiti del presente regolamento in relazione alla capacità dell'impianto di conformarsi ai valori dichiarati, ai requisiti temporali applicabili a tali valori e alla disponibilità o alla fornitura contrattata dei servizi ausiliari. Le terze parti che forniscono servizi di gestione della domanda direttamente al TSO, i fornitori di ridispacciamento dei gruppi di generazione o degli impianti di consumo mediante aggregazione e gli altri fornitori di riserve di potenza attiva fanno in modo che gli impianti del loro portafoglio siano conformi ai requisiti del presente regolamento.
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Responsabilità degli SGU (Art. 54 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo