Art. 53

Scambio di dati tra TSO e impianti di consumo connessi al sistema di distribuzione o terze parti che partecipano alla gestione della domanda

In vigore dal 2 ago 2017
Scambio di dati tra TSO e impianti di consumo connessi al sistema di distribuzione o terze parti che partecipano alla gestione della domanda 1.   Salvo altrimenti disposto dal TSO, ciascun SGU che è un impianto di consumo connesso al sistema di distribuzione e che partecipa alla gestione della domanda senza il tramite di una terza parte comunica al TSO e al DSO i seguenti dati di programmazione e in tempo reale: a) la potenza attiva strutturale minima e massima disponibile per la gestione della domanda e la durata massima e minima del potenziale utilizzo di tale potenza per la gestione della domanda; b) una previsione della potenza attiva disponibile in modo illimitato per la gestione della domanda e l'eventuale gestione della domanda pianificata; c) la potenza attiva e reattiva in tempo reale al punto di connessione. e d) una conferma che le stime dei valori effettivi della gestione della domanda vengano applicate. 2.   Salvo altrimenti disposto dal TSO, ciascun SGU che è un terzo che partecipa alla gestione della domanda, quale definita all' del regolamento (UE) 2016/1388, comunica al TSO e al DSO, con un giorno di anticipo e quasi in tempo reale e per conto dei suoi impianti di consumo connessi al sistema di distribuzione, i seguenti dati: a) la potenza attiva strutturale minima e massima disponibile per la gestione della domanda e la durata massima e minima della potenziale attivazione della gestione della domanda in una determinata area geografica definita dal TSO e dal DSO; b) una previsione della potenza attiva disponibile in modo illimitato per la gestione della domanda e l'eventuale livello di gestione della domanda pianificato in una determinata area geografica definita dal TSO e dal DSO; c) la potenza attiva e la potenza reattiva in tempo reale; e d) una conferma che le stime dei valori effettivi della gestione della domanda vengano applicate.
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Scambio di dati tra TSO e impianti di consumo connessi al sistema di distribuzione o terze parti che partecipano alla gestione della domanda (Art. 53 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo