Art. 20

Abrogazione e disposizioni transitorie

In vigore dal 4 lug 2017
Abrogazione e disposizioni transitorie 1.   La direttiva 2010/30/UE è abrogata a decorrere dal 1o agosto 2017. 2.   I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II. 3.   Per i modelli, le cui unità sono state immesse sul mercato o messe in servizio conformemente alla direttiva 2010/30/UE prima del 1o agosto 2017, il fornitore, per un periodo di cinque anni dalla data in cui è stata fabbricata l'ultima unità, mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione. 4.   Gli atti delegati adottati ai sensi dell' della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 96/60/CE rimangono in vigore fino a quando non vengono abrogati da un atto delegato adottato ai sensi dell' del presente regolamento che disciplini il pertinente gruppo di prodotti. Gli obblighi di cui al presente regolamento si applicano in relazione ai gruppi di prodotti disciplinati dagli atti delegati adottati ai sensi dell' della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 96/60/CE. 5.   Per quanto riguarda i gruppi di prodotti già disciplinati da atti delegati adottati ai sensi dell' della direttiva 2010/30/UE o della direttiva 96/60/CE, laddove la Commissione adotti atti delegati ai sensi dell' del presente regolamento, la classificazione di efficienza energetica stabilita dalla direttiva 2010/30/UE può, in deroga all', paragrafo 3), lettera b), del presente regolamento, continuare ad applicarsi fino alla data in cui gli atti delegati che introducono le etichette riscalate ai sensi dell' del presente regolamento diventino applicabili.
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