Art. 21
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 4 lug 2017
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2017.
In deroga al secondo comma, l' relativo agli obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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