Art. 13

Informazioni relative all'inizio delle attività dell'agente

In vigore dal 23 giu 2017
Informazioni relative all'inizio delle attività dell'agente Ai fini dell'articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva (UE) 2015/2366, le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano la data a decorrere dalla quale l'istituto di pagamento inizia le sue attività mediante un agente nello Stato membro ospitante alle autorità competenti di tale Stato membro senza indebito indugio, utilizzando il modello di cui all'allegato VI del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:2055:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo