Art. 11

Trasmissione delle informazioni

In vigore dal 23 giu 2017
Trasmissione delle informazioni 1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine trasmettono le informazioni di cui all' alle autorità competenti dello Stato membro ospitante utilizzando il modello di cui all'allegato III, e ne informano l'istituto di pagamento. 2.   In presenza di più notifiche da comunicare, le autorità competenti possono comunicare informazioni aggregate utilizzando i campi di cui all'allegato III.
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