Art. 10
Informazioni da trasmettere
In vigore dal 23 giu 2017
Informazioni da trasmettere
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2366, se l'istituto di pagamento presenta una domanda di passaporto per un agente, le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le seguenti informazioni:
a)
la data di ricevimento di una domanda completa e accurata dall'istituto di pagamento in conformità all';
b)
lo Stato membro in cui l'istituto di pagamento intende operare assumendo un agente;
c)
il tipo di domanda di passaporto;
d)
la natura della domanda di passaporto e, se l'uso dell'agente nello Stato membro ospitante non dà luogo ad uno stabilimento, una descrizione delle circostanze prese in considerazione dall'autorità competente dello Stato membro d'origine nella sua valutazione;
e)
il nome, l'indirizzo e, se del caso, il numero di autorizzazione e il numero di identificazione unico dell'istituto di pagamento nello Stato membro d'origine secondo i formati di cui all'allegato I;
f)
se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'istituto di pagamento;
g)
l'identità e i recapiti di un referente presso l'istituto di pagamento che presenta la notifica di passaporto per un agente;
h)
l'identità e i recapiti dell'agente assunto dall'istituto di pagamento;
i)
il numero di identificazione unico dell'agente nello Stato membro in cui è stabilito, se del caso, secondo i formati di cui all'allegato I;
j)
se del caso, l'identità e i recapiti delle persone responsabili del punto di contatto centrale, se quest'ultimo è stato nominato a norma dell'articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366;
k)
i servizi di pagamento che saranno prestati nello Stato membro ospitante assumendo l'agente;
l)
una descrizione dei meccanismi di controllo interno a cui ricorrerà l'agente al fine di conformarsi ai requisiti in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo stabiliti dalla direttiva (UE) 2015/849;
m)
l'identità e i recapiti degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell'agente cui è fatto ricorso per la prestazione dei servizi di pagamento e, per gli agenti diversi dai prestatori di servizi di pagamento, prove attestanti la loro competenza e correttezza.
2. Se l'istituto di pagamento ha informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine della sua intenzione di esternalizzare le funzioni operative dei servizi di pagamento ad altre entità nello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro di origine ne informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante.
Storico versioni
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