Art. 4

Valutazione della completezza e dell'accuratezza

In vigore dal 23 giu 2017
Valutazione della completezza e dell'accuratezza 1.   Dopo aver ricevuto una domanda di passaporto da parte dell'istituto di pagamento, le autorità competenti dello Stato membro d'origine valutano la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366. 2.   Qualora le informazioni fornite nella domanda siano giudicate incomplete o inesatte ai sensi del paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro d'origine ne informa senza indugio l'istituto di pagamento, indicando sotto quali aspetti le informazioni sono considerate tali. 3.   Come data di inizio dei periodi di tempo di cui all'articolo 28, paragrafo 2, primo comma, e all'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2366 si considera la data di ricevimento di una domanda di passaporto completa e accurata.
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