Art. 6
Informazioni da trasmettere
In vigore dal 23 giu 2017
Informazioni da trasmettere
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2366, se l'istituto di pagamento presenta una domanda di passaporto per una succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le seguenti informazioni:
a)
la data di ricevimento di una domanda completa e accurata dall'istituto di pagamento in conformità all';
b)
lo Stato membro in cui l'istituto di pagamento intende operare;
c)
il tipo di domanda di passaporto;
d)
il nome, l'indirizzo e, se del caso, il numero di autorizzazione e il numero di identificazione unico dell'istituto di pagamento nello Stato membro d'origine secondo i formati di cui all'allegato I;
e)
se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'istituto di pagamento;
f)
l'identità e i recapiti di un referente presso l'istituto di pagamento che presenta la notifica per una succursale;
g)
l'indirizzo della succursale che sarà stabilita nello Stato membro ospitante;
h)
l'identità e i recapiti delle persone responsabili della gestione della succursale che sarà stabilita nello Stato membro ospitante;
i)
i servizi di pagamento che saranno prestati nello Stato membro ospitante;
j)
la struttura organizzativa della succursale che sarà stabilita nello Stato membro ospitante;
k)
un piano aziendale comprendente una stima provvisoria del bilancio per i primi tre esercizi finanziari, che dimostri che la succursale è in grado di utilizzare i sistemi, le risorse e le procedure adeguati e proporzionati ai fini di una sana gestione nello Stato membro ospitante;
l)
una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno, ivi comprese le procedure amministrative e di gestione del rischio, della succursale, che dimostri che tali dispositivi di governo societario, meccanismi di controllo e procedure siano proporzionati, appropriati, validi ed adeguati per quanto riguarda l'attività in materia di servizi di pagamento nello Stato membro ospitante e soddisfino i requisiti in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
2. Se l'istituto di pagamento ha informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine della sua intenzione di esternalizzare le funzioni operative dei servizi di pagamento ad altre entità nello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro di origine ne informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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