Art. 5
Risoluzione delle controversie tra autorità competenti
In vigore dal 23 giu 2017
Risoluzione delle controversie tra autorità competenti
Qualora una procedura per la risoluzione delle controversie tra autorità competenti di Stati membri diversi è stata avviata in conformità dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2015/2366 in relazione a una domanda di passaporto da parte di un istituto di pagamento ai sensi dell'articolo 28 di detta direttiva, le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano l'istituto di pagamento del rinvio della decisione sulla domanda in attesa della risoluzione ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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