Art. 3

Requisiti generali

In vigore dal 23 giu 2017
Requisiti generali 1.   Le notifiche di cui all', paragrafo 1, sono trasmesse utilizzando i modelli di cui agli allegati II, III, V e VI. 2.   Le notifiche di cui all', paragrafo 2, sono trasmesse utilizzando i modelli di cui agli allegati II, III, V e VI. 3.   Le notifiche di cui all', paragrafo 2, laddove gli istituti di moneta elettronica distribuiscano moneta elettronica assumendo una persona fisica o giuridica, sono trasmesse mediante i modelli di cui agli allegati IV e VI. 4.   I modelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, nonché le informazioni ivi contenute sono conformi alle seguenti prescrizioni: a) sono rese per iscritto e in una lingua accettata dalle autorità competenti sia dello Stato membro d'origine che dello Stato membro ospitante; b) sono trasmesse attraverso mezzi elettronici, qualora questi siano accettati dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui l'istituto di pagamento intende prestare servizi di pagamento, seguite da una conferma di ricevimento per via elettronica da parte di tali autorità competenti, o trasmesse per posta raccomandata con ricevuta di ritorno. 5.   Ciascuna autorità competente mette a disposizione delle altre autorità competenti le seguenti informazioni: a) le lingue accettate conformemente al paragrafo 4, lettera a); b) l'indirizzo di posta elettronica al quale trasmettere le informazioni e i modelli se presentati per via elettronica o l'indirizzo al quale trasmettere le informazioni e i modelli se presentati per posta.
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