Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 23 giu 2017
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le norme per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante in materia di notifiche per l'esercizio del diritto di stabilimento o della libera prestazione di servizi da parte degli istituti di pagamento, conformemente all'articolo 28 della direttiva (UE) 2015/2366.
2. Il presente regolamento si applica mutatis mutandis alle notifiche tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante per l'esercizio del diritto di stabilimento o della libera prestazione dei servizi da parte degli istituti di moneta elettronica, in particolare nel caso in cui essi distribuiscano moneta elettronica assumendo una persona fisica o giuridica, a norma dell', paragrafi 1, 4 e 5, della direttiva 2009/110/CE, e dell'articolo 111 della direttiva (UE) 2015/2366.
3. La portata e il trattamento delle informazioni scambiate tra le autorità competenti in applicazione del quadro di cooperazione definito nel presente regolamento non comportano alcuna conseguenza sulla competenza dell'autorità del paese d'origine e di quella del paese ospitante come definite nella direttiva (UE) 2015/2366.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:2055:oj#art-1