Art. 12
Comunicazione di modifiche della domanda
In vigore dal 23 giu 2017
Comunicazione di modifiche della domanda
1. Qualora, a norma dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366, l'istituto di pagamento notifichi alle autorità competenti dello Stato membro d'origine eventuali modifiche rilevanti di una precedente domanda di passaporto per un agente, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano tali modifiche rilevanti alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.
2. Ai fini del paragrafo 1 le autorità competenti dello Stato membro di origine trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le modifiche rilevanti compilando esclusivamente le parti del modello di cui all'allegato III che sono interessate dalle modifiche.
Storico versioni
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