Art. 14

Informazioni da trasmettere

In vigore dal 23 giu 2017
Informazioni da trasmettere 1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2366, se l'istituto di pagamento presenta una domanda di passaporto per servizi, le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le seguenti informazioni: a) la data di ricevimento di una domanda completa e accurata dall'istituto di pagamento in conformità all'; b) lo Stato membro in cui l'istituto di pagamento intende prestare i servizi; c) il tipo di domanda di passaporto; d) il nome, l'indirizzo e, se del caso, il numero di autorizzazione e il numero di identificazione unico dell'istituto di pagamento nello Stato membro d'origine secondo i formati di cui all'allegato I; e) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'istituto di pagamento; f) l'identità e i recapiti di un referente presso l'istituto di pagamento che presenta la domanda di passaporto per servizi; g) la data prevista di inizio della prestazione di servizi nello Stato membro ospitante; h) il servizio o i servizi di pagamento che saranno prestati nello Stato membro ospitante. 2.   Se l'istituto di pagamento ha informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine della sua intenzione di esternalizzare le funzioni operative dei servizi di pagamento ad altre entità nello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro di origine ne informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante.
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