Art. 13
Informazioni relative all'inizio delle attività dell'agente
In vigore dal 23 giu 2017
Informazioni relative all'inizio delle attività dell'agente
Ai fini dell'articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva (UE) 2015/2366, le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano la data a decorrere dalla quale l'istituto di pagamento inizia le sue attività mediante un agente nello Stato membro ospitante alle autorità competenti di tale Stato membro senza indebito indugio, utilizzando il modello di cui all'allegato VI del presente regolamento.
Storico versioni
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