Art. 41

Misure specifiche

In vigore dal 14 giu 2017
Misure specifiche 1.   Fatti salvi i poteri conferiti alle autorità competenti in virtù della direttiva 2009/65/CE o 2011/61/UE, a seconda dei casi, l'autorità competente dell'FCM o del gestore dell'FCM adotta, nel rispetto del principio di proporzionalità, le opportune misure di cui al paragrafo 2 qualora l'FCM o il gestore dell'FCM: a) non assolva a uno degli obblighi in materia di composizione degli attivi, in violazione degli articoli da 9 a 16; b) non assolva a uno degli obblighi in materia di portafoglio, in violazione degli o 25; c) abbia ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare, in violazione degli ; d) utilizzi la denominazione «fondo comune monetario», «FCM» o un'altra denominazione che suggerisca che l'OICVM o il FIA è un FCM, in violazione dell'; e) non assolva a uno degli obblighi in materia di valutazione della qualità creditizia, in violazione degli o 20; f) non assolva a uno degli obblighi in materia di governance, documentazione o trasparenza, in violazione degli o 36; g) non assolva a uno degli obblighi in materia di valutazione, in violazione degli o 34. 2.   Nei casi indicati al paragrafo 1, l'autorità competente dell'FCM prende i seguenti provvedimenti, ove opportuno: a) adotta misure per assicurare che l'FCM o il gestore dell'FCM in questione rispetti le disposizioni pertinenti; b) revoca l'autorizzazione rilasciata a norma degli o 5.
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