Art. 39

Poteri delle autorità competenti

In vigore dal 14 giu 2017
Poteri delle autorità competenti Fatti salvi i poteri attribuiti alle autorità competenti in virtù della direttiva 2009/65/CE o 2011/61/UE, a seconda dei casi, alle autorità competenti sono conferiti, conformemente al diritto nazionale, tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento. In particolare, le autorità competenti hanno il potere di: a) chiedere l'accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma e ricevere o acquisire copia degli stessi; b) imporre all'FCM o al gestore dell'FCM di fornire senza indugio informazioni; c) esigere informazioni da qualsiasi persona collegata alle attività dell'FCM o del gestore dell'FCM; d) eseguire ispezioni in loco con o senza preavviso; e) adottare le opportune misure per assicurare che l'FCM o il gestore dell'FCM continui a ottemperare al presente regolamento; f) emettere un ordine per assicurare che l'FCM o il gestore dell'FCM adempia al presente regolamento e desista dal reiterare qualsiasi comportamento che possa consistere in una violazione dello stesso.
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Poteri delle autorità competenti (Art. 39 Regolamento (UE) 2017/1131) — Testo vigente | Portale Normativo