Art. 38

Vigilanza delle autorità competenti

In vigore dal 14 giu 2017
Vigilanza delle autorità competenti 1.   Le autorità competenti vigilano sul rispetto del presente regolamento su base continuativa. 2.   L'autorità competente dell'FCM o, ove pertinente, l'autorità competente del gestore dell'FCM è responsabile della vigilanza sul rispetto dei capi da II a VII. 3.   L'autorità competente dell'FCM è responsabile della vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dal regolamento o dai documenti costitutivi del fondo e degli obblighi previsti nel prospetto, che sono conformi al presente regolamento. 4.   L'autorità competente del gestore dell'FCM è responsabile della vigilanza sull'adeguatezza dei meccanismi e dell'organizzazione predisposti dal gestore dell'FCM per conformarsi agli obblighi e alle norme in materia di costituzione e funzionamento di tutti gli FCM che esso gestisce. 5.   Le autorità competenti controllano gli OICVM e i FIA stabiliti o commercializzati nel loro territorio per verificare che utilizzino la designazione di FCM o si presentino come FCM solo se rispettano il presente regolamento.
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Vigilanza delle autorità competenti (Art. 38 Regolamento (UE) 2017/1131) — Testo vigente | Portale Normativo