Art. 37
Informativa alle autorità competenti
In vigore dal 14 giu 2017
Informativa alle autorità competenti
1. Per ogni FCM che gestisce il gestore trasmette almeno trimestralmente informazioni all'autorità competente dell'FCM.
In deroga al primo comma, per gli FCM le cui attività gestite non superano complessivamente 100 000 000 EUR, il gestore dell'FCM trasmette almeno annualmente informazioni all'autorità competente dell'FCM.
Il gestore dell'FCM fornisce, su richiesta, le informazioni trasmesse in conformità del primo e secondo comma anche all'autorità competente del gestore dell'FCM, se diversa dall'autorità competente dell'FCM.
2. Le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 comprendono gli elementi seguenti:
a)
il tipo e le caratteristiche dell'FCM;
b)
indicatori di portafoglio quali valore totale delle attività, NAV, WAM, WAL, scomposizione per scadenza, liquidità e rendimento;
c)
i risultati delle prove di stress e, ove applicabile, la proposta di piano di azione;
d)
informazioni sulle attività detenute in portafoglio dall'FCM, tra cui:
i)
le caratteristiche di ciascuna attività, quali denominazione, paese, categoria di emittente, rischio o scadenza, nonché l'esito della procedura di valutazione interna del credito;
ii)
il tipo di attività, compresi dettagli della controparte in caso di derivati, di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di acquisto con patto di rivendita;
e)
informazioni sulle passività dell'FCM, tra cui:
i)
il paese in cui è stabilito l'investitore;
ii)
la categoria di investitore;
iii)
l'attività di sottoscrizione e di rimborso.
Se necessario e debitamente giustificato, le autorità competenti possono richiedere informazioni supplementari.
3. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 2, per ogni FCM di tipo LVNAV che gestisce, il gestore comunica gli elementi seguenti:
a)
tutti i casi in cui il prezzo di un'attività valutata utilizzando il metodo del costo ammortizzato a norma dell', paragrafo 7, primo comma, si scosta dal prezzo dell'attività calcolato a norma dell', paragrafi 2, 3 e 4, di oltre 10 punti base;
b)
tutti i casi in cui il NAV costante per azione o quota calcolato a norma dell', paragrafi 1 e 2, si scosta dal NAV per azione o quota calcolato a norma dell' di oltre 20 punti base;
c)
tutti i casi in cui si verifica una delle situazioni di cui all', paragrafo 3, nonché le misure adottate dal consiglio di amministrazione a norma dell', paragrafo 1, lettere a) e b).
4. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire un modulo per la trasmissione delle informazioni contenente tutte le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 21 gennaio 2018.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all' del regolamento (UE) n. 1095/2010.
5. Le autorità competenti comunicano all'ESMA tutte le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo. Dette informazioni sono trasmesse all'ESMA entro 30 giorni dalla fine del trimestre di riferimento.
L'ESMA raccoglie le informazioni e crea una banca dati centrale di tutti gli FCM stabiliti, gestiti o commercializzati nell'Unione. La Banca centrale europea ha il diritto di accedere alla banca dati unicamente a fini statistici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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