Art. 19

Procedura di valutazione interna della qualità creditizia

In vigore dal 14 giu 2017
Procedura di valutazione interna della qualità creditizia 1.   Il gestore dell'FCM predispone, attua e applica sistematicamente una procedura prudente di valutazione interna della qualità creditizia per determinare la qualità creditizia degli strumenti del mercato monetario, delle cartolarizzazioni e delle ABCP, in considerazione dell'emittente e delle caratteristiche dello strumento stesso. 2.   Il gestore dell'FCM garantisce che le informazioni utilizzate in sede di applicazione della procedura di valutazione interna della qualità creditizia siano qualitativamente adeguate, aggiornate e provenienti da fonti attendibili. 3.   La procedura di valutazione interna si fonda su metodologie di valutazione prudenti, sistematiche e costanti. Le metodologie utilizzate sono sottoposte a convalida del gestore dell'FCM, che si basa sull'esperienza del passato e su prove empiriche, anche sotto forma di test retrospettivi. 4.   Il gestore dell'FCM garantisce che la procedura di valutazione interna della qualità creditizia soddisfi tutti i seguenti principi generali: a) si deve stabilire un processo efficace di acquisizione e aggiornamento delle pertinenti informazioni sull'emittente e sulle caratteristiche dello strumento; b) si devono adottare e applicare misure atte ad assicurare che la valutazione interna della qualità creditizia si svolga sulla scorta di un'analisi approfondita delle informazioni disponibili e pertinenti e tenendo conto di tutti i pertinenti fattori che influiscono sul merito di credito dell'emittente e sulla qualità creditizia dello strumento; c) si deve controllare costantemente la procedura di valutazione interna della qualità creditizia e si riesaminano tutte le valutazioni della qualità creditizia a cadenza almeno annuale; d) considerato che non deve essere fatto eccessivo affidamento meccanico ai rating esterni in conformità dell'articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 1060/2009, il gestore dell'FCM procede a una nuova valutazione della qualità creditizia dello strumento del mercato monetario, delle cartolarizzazioni e delle ABCP qualora si verifichi un cambiamento sostanziale che può ripercuotersi sulla valutazione esistente dello strumento; e) le metodologie di valutazione della qualità creditizia devono essere riesaminate dal gestore dell'FCM a cadenza almeno annuale per determinare se siano sempre adeguate al portafoglio e alle condizioni esterne del momento e il riesame è trasmesso all'autorità competente del gestore dell'FCM. Se il gestore dell'FCM si rende conto di errori nella metodologia di valutazione della qualità creditizia o in sede di applicazione della stessa, procede immediatamente a correggere tali errori; f) in caso di modifica delle metodologie, dei modelli o delle ipotesi fondamentali utilizzati nella procedura di valutazione interna della qualità creditizia, il gestore dell'FCM deve riesaminare al più presto tutte le valutazioni interne della qualità creditizia interessate.
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Procedura di valutazione interna della qualità creditizia (Art. 19 Regolamento (UE) 2017/1131) — Testo vigente | Portale Normativo