Art. 17

Diversificazione

In vigore dal 14 giu 2017
Diversificazione 1.   L'FCM investe non oltre: a) il 5 % delle proprie attività in strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e ABCP emessi da uno stesso organismo; b) il 10 % delle proprie attività in depositi costituiti presso uno stesso ente creditizio, a meno che la struttura del settore bancario dello Stato membro in cui l'FCM è domiciliato sia tale che non esistono sufficienti enti creditizi solvibili per soddisfare tale obbligo di diversificazione e che per l'FMC non è economicamente fattibile effettuare depositi in un altro Stato membro, nel qual caso fino al 15 % delle attività può essere depositato presso lo stesso ente creditizio. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'FCM di tipo VNAV può investire fino al 10 % delle attività in strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e ABCP emessi da uno stesso organismo, a condizione che il valore totale di detti strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e ABCP detenuti dall'FCM di tipo VNAV presso ciascun emittente in cui investe più del 5 % delle proprie attività non superi il 40 % del valore delle proprie attività. 3.   Fino alla data di applicazione dell'atto delegato di cui all', paragrafo 4, il valore aggregato di tutte le esposizioni su cartolarizzazioni e ABCP dell'FCM non supera il 15 % delle attività dell'FCM. A decorrere dalla data di applicazione dell'atto delegato di cui all', paragrafo 4, il valore aggregato di tutte le esposizioni su cartolarizzazioni e ABCP dell'FCM non supera il 20 % delle attività dell'FCM, di cui fino al 15 % delle relative attività può essere investito in cartolarizzazioni e ABCP non conformi ai criteri per l'identificazione di cartolarizzazioni e ABCP STS. 4.   L'esposizione complessiva al rischio verso una stessa controparte, determinata da operazioni in derivati OTC che rispettano le condizioni di cui all', non supera il 5 % delle attività dell'FCM. 5.   L'importo complessivo del contante fornito a una stessa controparte dell'FCM nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita non supera il 15 % delle attività dell'FCM. 6.   Fermi restando i limiti individuali stabiliti nei paragrafi 1 e 4, l'FCM non può, qualora ciò determini investimenti in un unico organismo pari a oltre il 15 % delle proprie attività, cumulare: a) investimenti in strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e ABCP emessi da detto organismo; b) depositi costituiti presso detto organismo; c) strumenti finanziari derivati OTC che comportano un'esposizione al rischio di controparte nei confronti di detto organismo. In deroga all'obbligo di diversificazione di cui al primo comma, se la struttura del mercato finanziario dello Stato membro in cui l'FCM è domiciliato è tale che non esistono sufficienti enti finanziari solvibili per soddisfare tale obbligo di diversificazione e che per l'FCM non è economicamente fattibile ricorrere a enti finanziari in un altro Stato membro, l'FCM può cumulare le tipologie di investimenti di cui alle lettere da a) a c) fino a un investimento massimo pari al 20 % delle proprie attività in un unico organismo. 7.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente sull'FCM può autorizzare l'FCM a investire, nel rispetto del principio di ripartizione dei rischi, sino al 100 % delle attività in strumenti del mercato monetario diversi emessi o garantiti individualmente o congiuntamente dall'Unione, dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali degli Stati membri o dalle loro banche centrali, dalla Banca centrale europea, dalla Banca europea per gli investimenti, dal Fondo europeo per gli investimenti, dal Meccanismo europeo di stabilità, dal Fondo europeo di stabilità finanziaria, da un'autorità centrale o dalla banca centrale di un paese terzo, dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Banca dei regolamenti internazionali oppure da qualsiasi altro ente od organismo finanziario internazionale pertinente di cui fanno parte uno o più Stati membri. Il primo comma si applica soltanto se l'FCM soddisfa tutti i requisiti seguenti: a) detiene strumenti del mercato monetario di almeno sei emissioni diverse dell'emittente; b) limita al massimo al 30 % delle proprie attività l'investimento in strumenti del mercato monetario provenienti da una stessa emissione; c) cita espressamente, nel regolamento o nei documenti costitutivi, tutte le amministrazioni, istituzioni o organizzazioni di cui al primo comma che emettono o garantiscono individualmente o congiuntamente strumenti del mercato monetario nei quali l'FCM intende investire oltre il 5 % delle attività; d) inserisce nel prospetto e nelle comunicazioni promozionali, dandole adeguato risalto, una dichiarazione in cui segnala il ricorso a questa deroga e indica tutte le amministrazioni, istituzioni o organizzazioni di cui al primo comma che emettono o garantiscono individualmente o congiuntamente strumenti del mercato monetario nei quali l'FCM intende investire oltre il 5 % delle attività. 8.   Fermi restando i limiti individuali stabiliti al paragrafo 1, l'FCM può investire sino ad un massimo del 10 % delle attività in obbligazioni emesse da un unico ente creditizio che ha la propria sede legale in uno Stato membro e che è sottoposto, in base alla legge, ad un controllo pubblico particolare inteso a tutelare i detentori di tali obbligazioni. In particolare, le somme risultanti dall'emissione di tali obbligazioni sono investite, conformemente alla legge, in attività che per tutto il periodo di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell'emittente, verrebbero utilizzate a titolo prioritario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati. Qualora l'FCM investa più del 5 % delle attività nelle obbligazioni di cui al primo comma, emesse da un solo emittente, il valore complessivo di tali investimenti non supera il 40 % del valore delle attività dell'FCM. 9.   Fermi restando i limiti individuali stabiliti al paragrafo 1, l'FCM può investire sino ad un massimo del 20 % delle attività in obbligazioni emesse da un unico ente creditizio nel caso in cui i requisiti stabiliti all', paragrafo 1, lettera f), o all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 siano soddisfatti, ivi compresi eventuali investimenti in attività di cui al paragrafo 8 del presente articolo. Qualora l'FCM investa più del 5 % delle attività nelle obbligazioni di cui al primo comma, emesse da un solo emittente, il valore complessivo di tali investimenti non supera il 60 % del valore delle attività dell'FCM, ivi compresi eventuali investimenti nelle attività di cui al paragrafo 8 nel rispetto dei limiti ivi stabiliti. 10.   Le società che sono incluse nello stesso gruppo ai fini della redazione dei conti consolidati, ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18), o in base alle norme contabili riconosciute a livello internazionale, sono considerate un unico organismo ai fini del calcolo dei limiti di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo.
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