Art. 6
Uso della denominazione di FCM
In vigore dal 14 giu 2017
Uso della denominazione di FCM
1. L'OICVM o il FIA usa la denominazione «fondo comune monetario» o «FCM» riferendosi a se stesso oppure alle azioni o quote che emette soltanto se è stato autorizzato a norma del presente regolamento.
L'OICVM o il FIA non deve usare una denominazione fuorviante o inesatta che evochi un fondo comune monetario, a meno che non sia stato autorizzato come FCM a norma del presente regolamento.
L'OICVM o il FIA non presenta caratteristiche sostanzialmente simili a quelle indicate all', paragrafo 1, a meno che non sia stato autorizzato come FCM a norma del presente regolamento.
2. Per uso della denominazione «fondo comune monetario» o «FCM» ovvero di un'altra denominazione che suggerisce che l'OICVM o il FIA è un FCM s'intende l'uso in qualsiasi documento esterno, prospetto, relazione, dichiarazione, messaggio promozionale, comunicazione, lettera o altro materiale divulgato, o destinato ad essere divulgato, a potenziali investitori, detentori di quote, azionisti o autorità competenti, siano essi in forma scritta, orale, elettronica o di altro tipo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:1131:oj#art-6