Art. 5
Procedura di autorizzazione dell'FCM che è FIA
In vigore dal 14 giu 2017
Procedura di autorizzazione dell'FCM che è FIA
1. Il FIA è autorizzato come FCM soltanto se l'autorità competente dell'FCM approva la domanda di gestire l'FCM FIA presentata dal GEFIA già autorizzato a norma della direttiva 2011/61/UE, nonché il regolamento del fondo e la scelta del depositario.
2. All'atto della presentazione della domanda di gestire un FCM che è un FIA, il GEFIA autorizzato trasmette all'autorità competente dell'FCM:
a)
l'accordo con il depositario, in forma scritta;
b)
informazioni sulle modalità di delega relative alla gestione del portafoglio, alla gestione del rischio e all'amministrazione del FIA;
c)
informazioni sulle strategie d'investimento, sul profilo di rischio e sulle altre caratteristiche dell'FCM FIA che il GEFIA gestisce o intende gestire.
L'autorità competente dell'FCM può chiedere all'autorità competente del GEFIA precisazioni e informazioni riguardo alla documentazione prevista al primo comma ovvero un'attestazione che indichi se l'FCM rientra nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione di gestione del GEFIA. L'autorità competente del GEFIA risponde a tale richiesta entro 10 giorni lavorativi.
3. Il GEFIA comunica immediatamente all'autorità competente dell'FCM qualsiasi successiva modifica alla documentazione di cui al paragrafo 2.
4. L'autorità competente dell'FCM rigetta la domanda del GEFIA soltanto nel caso in cui si verifichi una o più delle seguenti circostanze:
a)
il GEFIA non rispetta il presente regolamento;
b)
il GEFIA non rispetta la direttiva 2011/61/UE;
c)
il GEFIA non ha ottenuto dall'autorità competente l'autorizzazione a gestire FCM;
d)
il GEFIA non ha fornito la documentazione di cui al paragrafo 2.
Prima di rigettare la domanda l'autorità competente dell'FCM consulta l'autorità competente del GEFIA.
5. Non costituisce una condizione per l'autorizzazione del FIA come FCM il fatto che il FIA sia gestito da un GEFIA autorizzato nello Stato membro di origine del FIA né che il GEFIA eserciti o deleghi attività nello Stato membro di origine del FIA.
6. Entro due mesi dalla presentazione della domanda completa il GEFIA riceve comunicazione del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione del FIA come FCM.
7. L'autorità competente dell'FCM non rilascia l'autorizzazione se al FIA come FCM è preclusa per legge la possibilità di commercializzare azioni o quote nello Stato membro d'origine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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