Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 14 giu 2017
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento disciplina i fondi comuni monetari (FCM) stabiliti, gestiti o commercializzati nell'Unione, relativamente agli strumenti finanziari nei quali sono autorizzati a investire, al portafoglio dell'FCM, alla valutazione delle attività dell'FCM, nonché agli obblighi di segnalazione riguardanti gli FCM. Il presente regolamento si applica agli organismi d'investimento collettivo che: a) devono essere autorizzati come OICVM o sono autorizzati come OICVM a norma della direttiva 2009/65/CE o come FIA a norma della direttiva 2011/61/UE; b) investono in attività a breve termine; e c) sono finalizzati all'obiettivo di offrire rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario o di mantenere il valore dell'investimento ovvero ad entrambi gli obiettivi. 2.   Gli Stati membri non impongono obblighi aggiuntivi nella materia disciplinata dal presente regolamento.
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Oggetto e ambito di applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2017/1131) — Testo vigente | Portale Normativo