Art. 49
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 14 giu 2017
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Fatto salvo l’, paragrafo 2, il presente regolamento si applica a decorrere dal 21 luglio 2019, fatta eccezione per l’, paragrafo 3, e l’, paragrafo 2, che si applicano a decorrere dal 21 luglio 2018 e per l’, paragrafo 5, primo comma, lettere a), b) e c), e per l’, paragrafo 5, secondo comma, che si applicano a decorrere dal 20 luglio 2017.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi all’, all’, paragrafo 9, all’, all’ e agli entro il 21 luglio 2019.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:1129:oj#art-49