Art. 49

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 14 giu 2017
Entrata in vigore e applicazione 1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   Fatto salvo l’, paragrafo 2, il presente regolamento si applica a decorrere dal 21 luglio 2019, fatta eccezione per l’, paragrafo 3, e l’, paragrafo 2, che si applicano a decorrere dal 21 luglio 2018 e per l’, paragrafo 5, primo comma, lettere a), b) e c), e per l’, paragrafo 5, secondo comma, che si applicano a decorrere dal 20 luglio 2017. 3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi all’, all’, paragrafo 9, all’, all’ e agli entro il 21 luglio 2019.
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