Art. 4

Accessibilità, scambio e riutilizzo dei dati statici sulla mobilità e sul traffico

In vigore dal 31 mag 2017
Accessibilità, scambio e riutilizzo dei dati statici sulla mobilità e sul traffico 1.   Le autorità dei trasporti, gli operatori dei trasporti, i gestori delle infrastrutture o i fornitori di servizi di trasporto a richiesta forniscono i dati statici sulla mobilità e sul traffico e i dati storici sul traffico elencati al punto 1 dell'allegato per i diversi modi di trasporto utilizzando: a) per il trasporto stradale, gli standard definiti all' del regolamento delegato (UE) 2015/962; b) per altri modi di trasporto, uno dei seguenti standard e specifiche tecniche: NeTEx CEN/TS 16614 e versioni successive, i documenti tecnici definiti nel regolamento (UE) n. 454/2011 e versioni successive, i documenti tecnici elaborati da IATA, o qualsiasi formato leggibile da un dispositivo informatico pienamente compatibile e interoperabile con tali standard e specifiche tecniche; c) per la rete territoriale i requisiti definiti all' della direttiva 2007/2/CE. 2.   I dati statici pertinenti sulla mobilità e sul traffico elencati al punto 1 dell'allegato applicabili a NeTEx e DATEX II sono rappresentati attraverso profili nazionali minimi. 3.   Le autorità dei trasporti, gli operatori dei trasporti, i gestori delle infrastrutture o i fornitori di servizi di trasporto a richiesta forniscono i dati statici sulla mobilità e sul traffico attraverso il punto di accesso nazionale, nei formati richiesti, in linea con il seguente calendario: a) per i dati sulla mobilità e sul traffico di cui al punto 1.1 dell'allegato per la rete globale TEN-T, al più tardi entro il 1o dicembre 2019; b) per i dati sulla mobilità e sul traffico di cui al punto 1.2 dell'allegato per la rete globale TEN-T, al più tardi entro il 1o dicembre 2020; c) per i dati sulla mobilità e sul traffico di cui al punto 1.3 dell'allegato per la rete globale TEN-T, al più tardi entro il 1o dicembre 2021; d) per i dati sulla mobilità e sul traffico di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 dell'allegato per le altre parti della rete di trasporti dell'Unione, al più tardi entro il 1o dicembre 2023. 4.   Le API che forniscono l'accesso ai dati statici sulla mobilità e sul traffico elencati nell'allegato attraverso il punto di accesso nazionale sono rese accessibili al pubblico consentendo a utenti e utenti finali di registrarsi per ottenere l'accesso.
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