Art. 3

Punti d'accesso nazionali

In vigore dal 31 mag 2017
Punti d'accesso nazionali 1.   Ogni Stato membro istituisce un punto d'accesso nazionale. Il punto di accesso nazionale costituisce un punto di accesso unico per gli utenti almeno per i dati statici sulla mobilità e sul traffico e per i dati storici sul traffico relativi a diversi modi di trasporto, compresi gli aggiornamenti dei dati, di cui all'allegato, forniti dalle autorità dei trasporti, dagli operatori dei trasporti, dai gestori delle infrastrutture o dai fornitori di servizi di trasporto a richiesta nel territorio di un determinato Stato membro. 2.   Eventuali punti di accesso nazionali preesistenti, stabiliti in conformità ad altri atti delegati adottati a norma della direttiva 2010/40/UE, possono essere utilizzati come punti di accesso nazionali ove ritenuto opportuno dagli Stati membri. 3.   I punti di accesso nazionali forniscono agli utenti servizi di ricerca, ad esempio servizi che consentono la ricerca dei dati richiesti utilizzando il contenuto dei metadati corrispondenti e la visualizzazione di tali contenuti. 4.   Le autorità dei trasporti, gli operatori dei trasporti, i gestori delle infrastrutture o i fornitori di servizi di trasporto a richiesta garantiscono la predisposizione di metadati appropriati al fine di consentire agli utenti di reperire e utilizzare i set di dati resi accessibili tramite i punti d'accesso nazionali. 5.   Due o più Stati membri possono istituire un punto di accesso comune.
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