Art. 5

Accessibilità, scambio e riutilizzo dei dati dinamici sulla mobilità e sul traffico

In vigore dal 31 mag 2017
Accessibilità, scambio e riutilizzo dei dati dinamici sulla mobilità e sul traffico 1.   Se gli Stati membri decidono di fornire i dati dinamici sulla mobilità e sul traffico relativi ai diversi modi di trasporto elencati al punto 2 dell'allegato attraverso il punto di accesso nazionale, le autorità dei trasporti, gli operatori dei trasporti, i gestori delle infrastrutture o i fornitori di servizi di trasporto a richiesta utilizzano: a) per il trasporto stradale gli standard definiti agli del regolamento delegato (UE) 2015/962; b) per gli altri modi di trasporto SIRI CEN/TS 15531 e versioni successive, i documenti tecnici definiti nel regolamento (UE) n. 454/2011 e versioni successive, o qualsiasi formato leggibile da un dispositivo informatico, pienamente compatibile e interoperabile con tali standard e specifiche tecniche. 2.   I dati pertinenti sulla mobilità e sul traffico di cui al punto 2 dell'allegato applicabili a SIRI e DATEX II sono rappresentati da profili nazionali minimi determinati dagli Stati membri, accessibili tramite il punto di accesso nazionale. 3.   Le API che forniscono l'accesso ai dati dinamici sulla mobilità e sul traffico elencati nell'allegato attraverso il punto di accesso nazionale sono rese accessibili al pubblico consentendo a utenti e utenti finali di registrarsi per ottenere l'accesso.
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