Art. 7
Collegamento di servizi di informazione sulla mobilità
In vigore dal 31 mag 2017
Collegamento di servizi di informazione sulla mobilità
1. Su richiesta, i fornitori di servizi di informazione sulla mobilità forniscono a un altro fornitore di servizi di informazione risultati di ricerca basati su informazioni statiche e, ove possibile, dinamiche.
2. I risultati di ricerca si basano su:
a)
i punti di partenza e di arrivo del viaggio del richiedente insieme alla specifica ora e data di partenza o di arrivo, o di entrambi;
b)
possibili opzioni di itinerario insieme alla specifica ora e data di partenza o di arrivo, o di entrambi, incluse eventuali coincidenze;
c)
il punto di trasferimento tra servizi di informazione sulla mobilità;
d)
in caso di problemi, possibili opzioni di itinerario alternative insieme alla specifica ora e data di partenza o di arrivo, o di entrambi, incluse eventuali coincidenze ove disponibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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