Art. 7

Collegamento di servizi di informazione sulla mobilità

In vigore dal 31 mag 2017
Collegamento di servizi di informazione sulla mobilità 1.   Su richiesta, i fornitori di servizi di informazione sulla mobilità forniscono a un altro fornitore di servizi di informazione risultati di ricerca basati su informazioni statiche e, ove possibile, dinamiche. 2.   I risultati di ricerca si basano su: a) i punti di partenza e di arrivo del viaggio del richiedente insieme alla specifica ora e data di partenza o di arrivo, o di entrambi; b) possibili opzioni di itinerario insieme alla specifica ora e data di partenza o di arrivo, o di entrambi, incluse eventuali coincidenze; c) il punto di trasferimento tra servizi di informazione sulla mobilità; d) in caso di problemi, possibili opzioni di itinerario alternative insieme alla specifica ora e data di partenza o di arrivo, o di entrambi, incluse eventuali coincidenze ove disponibili.
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