Art. 8
Norme sul riutilizzo di dati sulla mobilità e sul traffico nelle forniture di servizi e sul collegamento di servizi di informazione sulla mobilità
In vigore dal 31 mag 2017
Norme sul riutilizzo di dati sulla mobilità e sul traffico nelle forniture di servizi e sul collegamento di servizi di informazione sulla mobilità
1. I dati sulla mobilità e sul traffico elencati nell'allegato e i metadati corrispondenti, comprese informazioni sulla loro qualità, sono accessibili allo scambio e al riutilizzo all'interno dell'Unione su base non discriminatoria, attraverso il punto di accesso nazionale o comune e secondo una tempistica che garantisca una predisposizione tempestiva di servizi di informazione sulla mobilità. Tali dati devono essere accurati e aggiornati.
2. I dati di cui al paragrafo 1 devono essere riutilizzati in modo neutro e senza discriminazioni o pregiudizi. I criteri utilizzati per la classificazione delle opzioni di viaggio con diversi modi di trasporto o loro combinazioni, o entrambe le cose, devono essere trasparenti e non basarsi su alcun fattore direttamente o indirettamente connesso all'identità dell'utente o, se del caso, a considerazioni commerciali relative al riutilizzo dei dati, e saranno applicati in modo non discriminatorio a tutti gli utenti partecipanti. La prima presentazione dell'itinerario di viaggio non deve indurre in errore l'utente finale.
3. In caso di riutilizzo di dati statici e dinamici sulla mobilità e sul traffico, è indicata la fonte di tali dati. Sono indicate inoltre data e ora dell'ultimo aggiornamento dei dati statici.
4. I termini e le condizioni per l'utilizzo dei dati sul traffico e sulla mobilità forniti attraverso il punto di accesso nazionale possono essere stabiliti mediante un contratto di licenza. Tali condizioni non riducono indebitamente le possibilità di riutilizzo né sono utilizzate per limitare la concorrenza. I contratti di licenza, laddove utilizzati, impongono in ogni caso il numero minore possibile di limitazioni al riutilizzo. Le eventuali compensazioni finanziarie sono ragionevoli e proporzionate ai legittimi costi sostenuti per fornire e diffondere i dati pertinenti sulla mobilità e sul traffico.
5. I termini e le condizioni del collegamento di servizi di informazione sulla mobilità sono definiti mediante accordi contrattuali tra i fornitori di servizi di informazione sulla mobilità. Le eventuali compensazioni finanziarie delle spese sostenute per il collegamento di servizi di informazione sulla mobilità sono ragionevoli e proporzionate.
Storico versioni
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