Art. 10
Relazioni
In vigore dal 31 mag 2017
Relazioni
1. Entro il 1o dicembre 2019 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle misure eventualmente adottate per istituire un punto di accesso nazionale e sulle modalità del suo funzionamento.
2. Successivamente, una volta ogni due anni, gli Stati membri presentano alla Commissione un rapporto contenente le seguenti informazioni:
a)
i progressi compiuti in termini di accessibilità e di scambio dei dati sulla mobilità e sul traffico di cui all'allegato I;
b)
la copertura geografica e i dati sulla mobilità e sul traffico di cui all'allegato accessibili nel punto di accesso e il collegamento dei servizi di informazione sulla mobilità;
c)
il risultato della valutazione di conformità di cui all' e,
d)
se pertinente, una descrizione delle modifiche apportate al paragrafo 1 o al paragrafo 2, lettera b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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