Art. 9

Valutazione di conformità

In vigore dal 31 mag 2017
Valutazione di conformità 1.   Gli Stati membri valutano se i requisiti di cui agli articoli da 3 a 8 sono rispettati dalle autorità dei trasporti, dagli operatori dei trasporti, dai fornitori di servizi di trasporto a richiesta e dai fornitori di servizi di informazione sulla mobilità. 2.   Al fine di effettuare la valutazione, le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere alle autorità dei trasporti, agli operatori dei trasporti, ai fornitori di servizi di trasporto a richiesta e ai fornitori di servizi di informazione sulla mobilità i seguenti documenti: a) una descrizione dei dati sulla mobilità e sul traffico elencati o memorizzati nel punto/nei punti di accesso e dei servizi di informazione sulla mobilità disponibili, compresi i collegamenti con altri servizi ove esistenti, nonché informazioni sulla loro qualità, e b) una dichiarazione di conformità ai requisiti previsti agli articoli da 3 a 8 basata su elementi concreti. 3.   Gli Stati membri effettuano controlli casuali per accertare la correttezza delle dichiarazioni di cui al paragrafo 2.
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