Art. 2
Definizioni
In vigore dal 31 mag 2017
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' della direttiva 2010/40/UE e all' del regolamento (UE) 1315/2013.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1)
«accessibilità dei dati», la possibilità di chiedere e ottenere i dati in qualsiasi momento in formato leggibile tramite un dispositivo informatico;
2)
«aggiornamento dei dati», qualsiasi modifica dei dati esistenti, compresa la loro cancellazione o l'inserimento di elementi nuovi o ulteriori;
3)
«metadati», una descrizione strutturata del contenuto dei dati che agevola la ricerca e l'utilizzo di tali dati;
4)
«servizi di ricerca», i servizi che consentono la ricerca dei dati richiesti utilizzando il contenuto dei metadati corrispondenti e la visualizzazione di tali contenuti;
5)
«rete stradale transeuropea globale», l'infrastruttura di trasporto stradale che fa parte della rete globale quale definita nel regolamento (UE) n. 1315/2013;
6)
«punto di accesso», un'interfaccia digitale in cui almeno i dati statici sulla mobilità e i dati storici sul traffico, unitamente ai metadati corrispondenti, sono resi accessibili per il riutilizzo da parte degli utenti, o in cui le fonti e i metadati di tali dati sono resi accessibili per il riutilizzo da parte degli utenti;
7)
«dati dinamici sulla mobilità e sul traffico», dati relativi a diversi modi di trasporto che cambiano spesso o regolarmente, come elencati nell'allegato;
8)
«dati statici sulla mobilità e sul traffico», dati relativi a diversi modi di trasporto che non cambiano affatto o non cambiano spesso, o che cambiano regolarmente, come elencati nell'allegato;
9)
«autorità dei trasporti», qualsiasi autorità pubblica responsabile della gestione del traffico o della pianificazione, del controllo o della gestione di una determinata rete di trasporti o di modi di trasporto o di entrambi, rientranti nella sua competenza territoriale;
10)
«operatore dei trasporti», qualsiasi soggetto, pubblico o privato, responsabile della manutenzione e della gestione di servizi di trasporto;
11)
«utente», qualsiasi soggetto pubblico o privato che utilizzi il punto di accesso nazionale, ad esempio autorità dei trasporti, operatori dei trasporti, fornitori di servizi di informazione sulla mobilità, produttori di mappe digitali, fornitori di servizi di trasporto a richiesta e gestori delle infrastrutture;
12)
«utente finale», una persona fisica o giuridica che abbia accesso a servizi di informazione sulla mobilità;
13)
«servizi di informazione sulla mobilità», un servizio ITS, comprese le mappe digitali, che offre agli utenti e agli utenti finali informazioni sulla mobilità e sul traffico relative ad almeno un modo di trasporto;
14)
«dati storici sul traffico», caratteristiche del traffico dipendenti dall'orario, dal giorno o dalla stagione in base a misurazioni precedenti, ad esempio tasso di congestione, velocità media, tempi di percorrenza medi, elencate nell'allegato;
15)
«tempestività dei dati», la disponibilità di dati aggiornati forniti agli utenti e agli utenti finali con un anticipo sufficiente per essere utili;
16)
«fornitore di servizi di informazione sulla mobilità», qualsiasi fornitore pubblico o privato di servizi di informazione sulla mobilità e sul traffico a utenti e utenti finali, ad esclusione di un semplice intermediario che ritrasmette le informazioni;
17)
«trasporto a richiesta»: un servizio di trasporto passeggeri caratterizzato da itinerari flessibili, come car sharing, car pooling, bike sharing, ride sharing, taxi, servizi di bus a chiamata. Questi servizi richiedono normalmente, prima della loro fornitura, un'interazione tra il fornitore del servizio di trasporto a richiesta e l'utente finale;
18)
«fornitore di servizi di trasporto a richiesta», qualsiasi fornitore pubblico o privato di servizi di trasporto a richiesta a utenti e utenti finali, comprese le relative informazioni sulla mobilità e sul traffico;
19)
«collegamento di servizi», collegamento tra sistemi informativi sulla mobilità a livello locale, regionale e nazionale, interconnessi tra loro mediante interfacce tecniche per fornire risultati di ricerca o altri risultati di interfacce per programmi applicativi (API), basati su informazioni statiche e/o dinamiche sulla mobilità e sul traffico;
20)
«punto di trasferimento», la stazione, la fermata o la posizione in cui i risultati di ricerca di due servizi di informazione sulla mobilità si collegano tra loro producendo un itinerario;
21)
«informazioni sulla mobilità multimodale», informazioni derivate da dati sulla mobilità e sul traffico statici, dinamici o di entrambi i tipi, per utenti e utenti finali, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, che coprano almeno due modi di trasporto e che offrano la possibilità di confrontare modi di trasporto;
22)
«risultato di ricerca», l'itinerario di viaggio in formato leggibile tramite un dispositivo informatico, prodotto di una ricerca di itinerario degli utenti finali relativo al punto o ai punti di trasferimento utilizzati;
23)
«gestore dell'infrastruttura», qualsiasi organismo o impresa pubblica o privata che sia responsabile in particolare di stabilire e mantenere un'infrastruttura di trasporto o parte di esso;
24)
«servizio di trasporto viaggiatori», qualsiasi servizio di trasporto pubblico o privato o qualsiasi servizio disponibile per l'uso collettivo o privato da parte del pubblico generale e che copra diversi modi di trasporto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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