Art. 4

Criteri minimi per l'estrapolazione

In vigore dal 23 mag 2017
Criteri minimi per l'estrapolazione L'EMA può effettuare l'estrapolazione solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) è a disposizione dell'EMA una serie completa di dati sui residui per la specie di riferimento; b) è stabilita la misura in cui la sostanza farmacologicamente attiva è metabolizzata nella specie di riferimento; c) è disponibile per la specie di riferimento un metodo di analisi opportunamente convalidato; d) nel considerare l'estrapolazione tra specie non correlate, è stabilita la similarità dei profili metabolici nella specie di riferimento e nella specie in questione; e) gli LMR estrapolati sono tali per cui l'assunzione giornaliera massima teorica (TMDI) non supera la dose giornaliera ammissibile (DGA); f) per le sostanze in cui il residuo marcatore non comprende il composto originario, è confermato che il residuo marcatore è presente nella specie/nel prodotto alimentare in questione; g) in caso di estrapolazioni tra prodotti alimentari diversi, una porzione non utilizzata della DGA è disponibile per il prodotto alimentare aggiuntivo.
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