Art. 2
Definizioni
In vigore dal 23 mag 2017
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «specie/prodotto alimentare/tessuto di riferimento»: una specie/un prodotto alimentare/un tessuto per i quali sono stati fissati LMR in base a dati idonei e completi;
2) «specie/prodotto alimentare/tessuto in questione»: una specie/un prodotto alimentare/un tessuto per i quali si prende in considerazione l'estrapolazione;
3) «specie maggiore»: bovini, ovini da carne, suini, polli comprese le uova e salmonidi;
4) «specie minore»: qualsiasi specie diversa dalle specie maggiori;
5) «specie correlata»: specie appartenente alla stessa categoria delle specie da produzione alimentare di ruminanti, monogastrici, mammiferi, uccelli o pesci;
6) «specie non correlata»: specie appartenente a categorie diverse di specie da produzione alimentare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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