Art. 21

Competenza e obblighi degli ispettori

In vigore dal 23 mag 2017
Competenza e obblighi degli ispettori 1.   L'autorità competente garantisce che gli ispettori possiedano qualifiche, esperienza e conoscenze adeguate. In particolare, gli ispettori possiedono: a) esperienza e conoscenza del processo ispettivo; b) capacità di valutare in modo professionale la conformità ai requisiti in materia di buone prassi di fabbricazione; c) capacità di applicare i principi della gestione dei rischi attinenti alla qualità; d) conoscenza delle attuali tecnologie pertinenti per le ispezioni; e) conoscenza delle attuali tecnologie per la fabbricazione dei medicinali sperimentali. 2.   Le informazioni acquisite a seguito delle ispezioni rimangono riservate. 3.   Le autorità competenti garantiscono che gli ispettori ricevano la formazione necessaria per conservare o migliorare le loro competenze. I loro bisogni formativi sono valutati regolarmente da persone addette a tale incarico. 4.   L'autorità competente documenta le qualifiche, la formazione e l'esperienza di ciascun ispettore. Tali dati sono aggiornati periodicamente.
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Competenza e obblighi degli ispettori (Art. 21 Regolamento (UE) 2017/1569) — Testo vigente | Portale Normativo