Art. 19
Riconoscimento delle conclusioni delle ispezioni
In vigore dal 23 mag 2017
Riconoscimento delle conclusioni delle ispezioni
1. Le conclusioni raggiunte nel verbale di ispezione di cui all', paragrafo 5, sono valide in tutto il territorio dell'Unione.
In circostanze eccezionali, qualora per motivi di salute pubblica un'autorità competente non sia in grado di riconoscere le conclusioni raggiunte a seguito di un'ispezione di cui all'articolo 63, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 536/2014, tale autorità competente ne informa tuttavia immediatamente la Commissione e l'Agenzia. L'Agenzia informa le altre autorità competenti interessate.
2. Quando è informata conformemente al paragrafo 1, secondo comma, la Commissione può, sentita l'autorità competente che non ha potuto accettare il verbale, chiedere all'ispettore che ha effettuato l'ispezione di effettuare una nuova ispezione. L'ispettore può essere accompagnato da due ispettori di altre autorità competenti estranee alla divergenza di pareri.
Storico versioni
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