Art. 23

Imparzialità degli ispettori

In vigore dal 23 mag 2017
Imparzialità degli ispettori L'autorità competente garantisce che gli ispettori siano esenti da qualsiasi indebito condizionamento che possa incidere sulla loro imparzialità e sul loro giudizio. In particolare, gli ispettori sono indipendenti: a) dal promotore; b) dalla dirigenza e dal personale del sito di sperimentazione clinica; c) dagli sperimentatori coinvolti nelle sperimentazioni cliniche in cui sono utilizzati i medicinali sperimentali prodotti dal fabbricante ispezionato; d) dai finanziatori della sperimentazione clinica in cui è utilizzato il medicinale sperimentale; e) dal fabbricante. Gli ispettori presentano annualmente una dichiarazione attestante i loro interessi finanziari in relazione alle parti ispezionate o altri rapporti intercorrenti con esse. In fase di assegnazione degli ispettori ad ispezioni specifiche l'autorità competente tiene conto di tale dichiarazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:1569:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Imparzialità degli ispettori (Art. 23 Regolamento (UE) 2017/1569) — Testo vigente | Portale Normativo