Art. 22
Sistema di qualità
In vigore dal 23 mag 2017
Sistema di qualità
1. Le autorità competenti istituiscono, attuano e rispettano un sistema di qualità adeguatamente concepito destinato ai loro ispettori. Il sistema di qualità è opportunamente aggiornato.
2. Ciascun ispettore è informato delle procedure operative standard, come pure delle sue funzioni e responsabilità e dei requisiti in materia di formazione continua. Tali procedure sono aggiornate periodicamente.
Storico versioni
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