Art. 9

Definizione dei prezzi

In vigore dal 20 apr 2017
Definizione dei prezzi 1.   Per ciascuna notifica di prezzi di cui alla presente sezione, gli Stati membri notificano la fonte e la metodologia utilizzata per determinare i prezzi forniti. Tali notifiche comprendono informazioni sui mercati rappresentativi determinati dagli Stati membri e sui relativi coefficienti di ponderazione. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali modifiche delle informazioni fornite conformemente al paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché la Commissione abbia il diritto di pubblicare i dati che essi le notificano, fatto salvo il disposto dell'.
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