Art. 7

Integrità delle informazioni

In vigore dal 20 apr 2017
Integrità delle informazioni 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le informazioni notificate siano pertinenti per i mercati interessati, accurate e complete. Gli Stati membri provvedono affinché i dati quantitativi notificati costituiscano una serie statistica coerente. Qualora uno Stato membro abbia motivo di ritenere che le informazioni notificate possano non essere pertinenti, accurate o complete, esso è tenuto a segnalarlo alla Commissione al momento della notifica delle informazioni. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni nuova informazione rilevante atta a modificare in modo sostanziale le informazioni già notificate. 3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che gli operatori economici interessati forniscano loro le informazioni richieste entro termini adeguati. Gli operatori economici forniscono agli Stati membri le informazioni necessarie a soddisfare gli obblighi di informazione di cui al presente regolamento.
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