Art. 5

Notifica di inadempimento

In vigore dal 20 apr 2017
Notifica di inadempimento Salvo se altrimenti disposto negli atti di cui all', in caso di mancata notifica alla Commissione, da parte di uno Stato membro, delle informazioni o dei documenti richiesti entro il termine ultimo di presentazione («notifica negativa»), si considera che lo Stato membro abbia notificato alla Commissione: a) nel caso di informazioni quantitative, un valore pari a zero; b) nel caso di informazioni qualitative, la situazione «nulla da segnalare».
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