Art. 4
Protezione dei dati di carattere personale
In vigore dal 20 apr 2017
Protezione dei dati di carattere personale
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatti salvi la direttiva 95/46/CE, il regolamento (CE) n. 45/2001, il regolamento (CE) n. 1049/2001, la direttiva 2002/58/CE e le disposizioni adottate in applicazione di tali atti.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per tutelare la riservatezza dei dati ricevuti dagli operatori economici.
3. Se le informazioni notificate alla Commissione provengono da meno di 3 operatori, o se le informazioni provenienti da un singolo operatore rappresentano più del 70 % del volume di informazioni notificate, lo Stato membro interessato lo segnala alla Commissione al momento di comunicare le informazioni.
4. La Commissione non pubblica informazioni in un modo che possa condurre all'identificazione di un singolo operatore. Laddove esista un rischio di questo tipo, la Commissione pubblica tali informazioni solo in forma aggregata.
Storico versioni
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