Art. 2
Integrità e leggibilità nel tempo
In vigore dal 20 apr 2017
Integrità e leggibilità nel tempo
Il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione è concepito per proteggere l'integrità dei documenti notificati e conservati. In particolare, esso:
a)
consente l'identificazione inequivocabile di ogni utilizzatore e prevede misure di controllo efficaci dei diritti di accesso atte ad impedire gli accessi, le cancellazioni, le alterazioni o gli spostamenti illegali, malintenzionati o non autorizzati di documenti, file o metadati;
b)
è dotato di dispositivi di protezione fisica contro le intrusioni e gli incidenti ambientali e di protezione software contro possibili attacchi informatici;
c)
impedisce qualsiasi modifica non autorizzata e contiene meccanismi di verifica dell'integrità dei documenti che consentono di stabilire se questi hanno subito modifiche nel tempo;
d)
conserva in memoria una pista di controllo per ogni fase essenziale della procedura;
e)
salvaguarda i dati immagazzinati in un ambiente sicuro, sia in termini fisici che di software, conformemente alle disposizioni di cui alla lettera b);
f)
offre procedure affidabili di conversione di formati e di migrazione al fine di garantire la leggibilità e l'accessibilità dei documenti per l'intero periodo di immagazzinamento previsto;
g)
dispone di una documentazione funzionale e tecnica sufficientemente dettagliata e aggiornata sul funzionamento e le caratteristiche del sistema; tale documentazione è accessibile in qualsiasi momento per gli enti organizzativi responsabili delle specifiche funzionali e/o tecniche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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