Art. 1

Sistema di informazione della Commissione e metodo di notifica

In vigore dal 20 apr 2017
Sistema di informazione della Commissione e metodo di notifica 1.   La notifica delle informazioni e dei documenti richiesti a norma degli obblighi di notifica previsti dai regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 e dagli atti adottati sulla base di detti regolamenti è effettuata per mezzo di un sistema basato sulla tecnologia dell'informazione che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri. Le informazioni e i documenti sono elaborati e notificati conformemente: a) alle procedure stabilite per il sistema di informazione; b) ai diritti di accesso concessi dall'organismo di contatto unico di cui al regolamento delegato (UE) 2017/1183; e c) ai moduli messi a disposizione degli utenti nel sistema di informazione. 2.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono mettere a disposizione della Commissione le informazioni richieste tramite posta, fax, posta elettronica o consegna a mano: a) se la Commissione non ha messo a disposizione i mezzi informatici necessari per un obbligo di notifica specifico; b) in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali che rendono impossibile per lo Stato membro utilizzare il sistema di informazione di cui al paragrafo 1.
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