Art. 8

Informazioni supplementari

In vigore dal 20 apr 2017
Informazioni supplementari Gli Stati membri possono notificare alla Commissione informazioni supplementari rispetto a quelle di cui agli allegati I, II e III mediante il sistema d'informazione di cui all', qualora tali informazioni siano ritenute pertinenti da parte dello Stato membro interessato. Le suddette notifiche sono trasmesse tramite un modulo messo a disposizione dalla Commissione nel sistema.
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Informazioni supplementari (Art. 8 Regolamento (UE) 2017/1185) — Testo vigente | Portale Normativo