Art. 11

Monitoraggio settimanale dei prezzi

In vigore dal 20 apr 2017
Monitoraggio settimanale dei prezzi Salvo disposizioni specifiche contrarie dell'allegato I, gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni settimanali sui prezzi di cui al suddetto allegato entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, relativamente alla settimana precedente.
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