Art. 25
Notifiche degli Stati membri alla Commissione
In vigore dal 20 apr 2017
Notifiche degli Stati membri alla Commissione
1. Le notifiche di cui al presente articolo sono effettuate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.
2. Entro il 15 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero totale dei bovini di età non inferiore agli otto mesi, dei suini e degli ovini macellati nell'anno civile precedente, suddivisi come segue:
a)
nel caso dei bovini, il numero totale per ciascuna categoria, classe di conformazione e classe di stato d'ingrassamento;
b)
nel caso dei suini, il numero totale per ciascuna classe di carcassa;
c)
nel caso degli ovini, il numero totale per ciascuna categoria di peso.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, su richiesta, gli elenchi relativi:
a)
ai macelli che rilevano i prezzi, a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184, indicando la quantità dei bovini di età non inferiore agli otto mesi abbattuti in ciascun macello nell'anno civile precedente, espressa in numero di capi;
b)
alle persone fisiche o giuridiche che rilevano i prezzi, a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184, indicando la quantità dei bovini di età non inferiore agli otto mesi da esse inviati alla macellazione nell'anno civile precedente.
4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano, se disponibili, le seguenti informazioni relative ai prodotti di cui all'allegato I, parti XV, XVII e XVIII, del regolamento (CE) n. 1308/2013:
a)
i prezzi di mercato praticati negli Stati membri per i prodotti importati dai paesi terzi;
b)
i prezzi praticati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi.
5. Entro il 1o giugno di ogni anno gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione le qualità delle carcasse e degli animali vivi e i coefficienti di ponderazione di cui agli del presente regolamento, nonché i coefficienti correttori e i mercati rappresentativi di cui agli del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184.
6. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri notificano le misure adottate ai fini dell'applicazione dell', paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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