Art. 23
Prezzo medio dell'Unione per i bovini magri
In vigore dal 20 apr 2017
Prezzo medio dell'Unione per i bovini magri
1. Il prezzo medio dell'Unione per i bovini magri, per chilogrammo di peso vivo, corrisponde alla media dei prezzi rilevati per i giovani bovini magri e per i bovini magri di un anno, maschi e femmine, ai sensi dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184.
2. La media dei prezzi rilevati è ponderata mediante l'applicazione di coefficienti fissati sulla base del numero di bovini rilevato nell'Unione, a norma del regolamento (CE) n. 1165/2008, nel modo seguente:
a)
per quanto riguarda i giovani bovini magri, il numero di bovini di età non superiore a un anno e non destinati alla macellazione;
b)
per quanto riguarda i bovini magri maschi di un anno, il numero di bovini maschi di età superiore a un anno ma inferiore ai due anni;
c)
per quanto riguarda i bovini magri femmine di un anno, il numero di bovini femmine di età superiore a un anno ma inferiore ai due anni e che non hanno ancora figliato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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