Art. 5

Conflitti di interesse e imparzialità

In vigore dal 24 mar 2017
Conflitti di interesse e imparzialità 1.   Gli ispettori non sono soggetti ad alcuna influenza che possa incidere sulla loro imparzialità o sul loro giudizio. 2.   Gli ispettori non hanno conflitti di interesse. Sono segnatamente autonomi rispetto a tutte le parti elencate di seguito: a) il promotore, b) gli sperimentatori coinvolti nella sperimentazione clinica, c) i finanziatori della sperimentazione clinica, d) qualsiasi altra parte coinvolta nella conduzione della sperimentazione clinica. 3.   Ogni ispettore presenta con cadenza annuale una dichiarazione attestante i suoi interessi finanziari e gli altri collegamenti con le parti che potrebbero essere oggetto di ispezione. Di tale dichiarazione si tiene conto al momento di assegnare a un ispettore una specifica ispezione.
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